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Chiedere l'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere per inumazione o tumulazione
La sepoltura deve essere autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 74). Solitamente, l'autorizzazione è chiesta dall'agenzia funebre incaricata delle esequie.
Se il cimitero di sepoltura si trova in un altro Comune, sarà rilasciata anche una comunicazione per il Comune di destinazione.
Chi si occupa della sepoltura nei cimiteri comunali deve:
Disperdere le ceneri
Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.
La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:
Ottenere o recedere l'affidamento delle ceneri
Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o altre persone:
- quando il defunto ne ha manifestato la volontà
- su volontà del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; se esistono più parenti di pari grado, è sufficiente la maggioranza assoluta.
Le ceneri devono essere raccolte in un'apposita urna su cui devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
L'urna dovrà essere conservata in luogo protetto e confinato.
Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'estero
Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29) tramite:
Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'interno del territorio italiano
Per trasferire un cadavere, le ceneri o dei resti mortali occorre chiedere l'autorizzazione al Comune competente (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285).
L'agenzia funebre trasporta il cadavere dal luogo dove si è completato il periodo di osservazione al cimitero o al forno crematorio, rispettando le modalità previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Trasportare una salma (prima dell'accertamento di morte)
Il trasporto, cosiddetto "a cassa aperta", della salma deve avvenire entro le quarantotto ore successive al decesso.
Tumulare ceneri o resti mortali in posto già in concessione
In loculi e tombe è consentito collocare feretri e una o più cassettine per resti mortali o urne cinerarie finchè si raggiunge la sua massima capienza.
In ossario è possibile collocare una cassettina per resti mortali e/o urne cinerarie finchè si raggiunge la sua massima capienza.
Per introdurre ceneri o resti mortali in sepolture già in concessione, il concessionario deve fare domanda al Comune. La data di scadenza della concessione del luogo di sepoltura rimane invariata, salvo rinnovo.
Tumulare provvisoriamente cadaveri, ceneri o resti mortali
È possibile tumulare provvisoriamente salme, urne cinerarie o cassette di resti mortali in sepolture a disposizione presso i cimiteri, in attesa della realizzazione di nuove tombe di famiglia a seguito di concessioni di aree cimiteriali, per casistiche particolari o per necessità valutate singolarmente dall'amministrazione comunale.
La tumulazione provvisoria può avvenire in posti già in concessione a privati oppure in sepolture a disposizione presso i cimiteri.
Le tumulazioni provvisorie hanno una durata limitata nel tempo.